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FAQ - le Risposte alle Domande Frequenti nuove del 2006 - FAQ
Si rende noto che le comunicazioni ufficiali con l'ATI vanno effettuate su supporto cartaceo e consegnate a mano o via posta o via fax.
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D: I Destinatari Finali che hanno scelto la seconda Opzione art. 5 Atto di concessione, richiedendo l'anticipazione del 15%, come devono procedere per richiedere ulteriori erogazioni?
R: Per i Destinatari finali che hanno ricevuto, dietro esibizione di garanzia reale o fideiussoria e fattura, un anticipo del 15% e' possibile, a seguito della certificazione di spese di almeno il 90% dell’acconto ricevuto, fare richiesta di un nuovo anticipo pari al 15% del finanziamento concesso, presentando nuova fattura.
D: Quali sono le modalita' di rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate (prima Opzione art. 5 Atto di Concessione)?
R: In caso di rimborso in seguito a presentazione della documentazione relativa a spese effettivamente quietanzate, certificate e rese elegibili, l’erogazione del finanziamento avverra' sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per stati di avanzamento, qualora quest’ultime siano pari ad almeno 1000 €.
D: E' possibile per i Destinateri finali dei progetti presentati sulla Azione 3 patrimonializzare acquistando attrezzature?
R: L'azione 3, come si evince dal "Bando per la concessione delle agevolazioni" e' finalizzata all'attivazione e la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone residenti in Campania che vivono particolari condizioni di difficolta', come specificato all'art. 2 del presente Bando, attraverso i seguenti strumenti:
- tirocini formativi e lavorativi;
- creazione di servizi innovativi che contemplino l'impiego di persone socialmente svantaggiate.
Pertanto risulta evidente che le attivita' a sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo sono rivolte a singole persone identificate in sede di progettazione o da identificare al momento di avvio dell'iniziativa.
La possibilita' per le organizzazioni proponenti di patrimonializzare beni (acquisto) fino alla concorrenza massima del 20% del contributo ricevuto e'riservata al rafforzamento, creazione e/o sviluppo delle organizzazioni
previsto nelle azioni 1,2 e 4. Mentre risulta evidente che l'azione 3 e' finalizzata in maniera esclusiva al rafforzamento delle singole persone facilitando trasferimenti di competenze (formazione, work experience) e messa in relazione con organizzazioni in grado di facilitare l'inserimento (aiuti all'assunzione, acquisizione status di socio, ecc.).
Non e' possibile per i regolamenti FSE che singole persone
patrimonializzino beni.
Lo schema presente sul "Manuale per la gestione delle attivita' per i destinatari finali" alla pagina 17 illustra che il destinatario (proponente del progetto) utilizza il 15% delle risorse a disposizione, mentre il 10% verra' trasferito agli enti di formazione per le attivita'previste, il restante 75% deve essere trasferito alla persona oggetto di
inserimento sotto le forme previste.
D: Quali sono i registri da vidimare presso l'O.I. per l'avvio delle attivita'?
R: Come previsto alla sezione Avvio delle Attivita', pag.14 e 15 del Manuale di gestione dei Destinatari Finali, dopo la stipula dell'Atto di Concessione e prima dell'avvio dell’attivita', il Destinatario Finale e' tenuto a vidimare, presso l'OI, il Registro firma presenze giornaliere delle risorse umane direttamente impiegate nelle attivita' (con esclusione di consulenti esterni). Un format del Registro presenze e' disponibile nella sezione Format.
I registri amministrativo/contabili saranno invece numerati e vidimati a cura dei Destinatari Finali.
In caso di vidimazione successiva alla partenza effettiva dell’attivita', la decorrenza reale dell'attivita' riconosciuta sara' quella della data di vidimazione del registro.
D: Quali documenti e' necessario produrre al fine di ottenere l'anticipo del 15% del contributo assegnato?
R: Nel caso di anticipo e' necessario produrre richiesta dell'acconto, garanzia reale o fiejussoria e fattura.
D: Relativamente ai progetti a valere sull'Azione 3, in che maniera devono essere regolamentati i rapporti tra beneficiario (soggetto svantaggiato inserito) e ente ospitante?
R: La legislazione di riferimento e' la Legge 24 giugno 1997, n. 196 – "Norme in materia di promozione dell'occupazione." – (Legge Treu) con particolare riferimento all'art.18.
D: Relativamente ai progetti dell'Azione 3 e' possibile cambiare il soggetto beneficiario delle attivita' di inserimento lavorativo/formativo?
R: La sostituzione del soggetto e' possibile, previa comunicazione al O.I. ATI Inter/Azione, purche' ricorrano le condizioni previste al punto 8.7 lettera c) del Manuale di Gestione FSE: norme di programmazione e gestione per l'attuazione del Programma Operativo Regionale e nello specifico:
la sua sostituzione e' ammissibile quando:
- siano adeguatamente motivate le cause che non consentono la partecipazione del soggetto individuato al progetto;
- il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso;
- la sostituzione intervenga prima dell'avvio dell'attivita' in senso stretto o, comunque, entro il primo 20% dell'attivita' formativa.
Il soggetto subentrante deve comunque appartenere alla stessa categoria di svantaggio del soggetto che si intende sostituire.
vedi le Domande Frequenti FAQ del 2005 nella pagina seguente
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